Art. 1.
(Sistema nazionale delle agenzie ambientali).

      1. Al fine di assicurare omogeneità ed efficacia all'esercizio dell'azione conoscitiva e di controllo pubblico della qualità dell'ambiente a supporto delle politiche di sostenibilità, anche nell'ambito dell'assolvimento degli impegni assunti dall'Italia con la Convenzione sull'accesso alle informazioni, la partecipazione del pubblico ai processi decisionali e l'accesso alla giustizia in materia ambientale, fatta ad Aarhus il 25 giugno 1998, resa esecutiva dalla legge 16 marzo 2001, n. 108, è istituito il Sistema nazionale delle agenzie ambientali, di seguito denominato «Sistema nazionale», del quale fanno parte l'Agenzia nazionale per la protezione dell'ambiente e per il territorio, di cui all'articolo 4, e le Agenzie regionali e delle province autonome di Trento e di Bolzano, di cui all'articolo 10, di seguito denominate «Agenzie».
      2. Il Sistema nazionale concorre al perseguimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile, di salvaguardia e promozione della qualità dell'ambiente e della tutela delle risorse naturali mediante lo svolgimento delle attività tecnico-scientifiche di cui alla presente legge. Tali attività sono svolte anche in relazione agli obiettivi nazionali e regionali di promozione della salute umana.